OBBLIGO COLLEGAMENTO FRA DISPOSITIVI DI PAGAMENTO ELETTRONICO E REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI / STAMPANTI FISCALI TELEMATICHE
PRECISIAMO CHE TUTTA LA GAMMA DEI REGISTRATORI DI CASSA RT E STAMPANTI TELEMATICHE FISCALI OLIVETTI SONO COMPATIBILI CON TALE COLLEGAMENTO.
Questo messaggio ha scopo informativo e potrebbe presentare errori o omissioni. Vi invitiamo, pertanto, a verificare la vostra situazione aziendale con il supporto del vostro consulente. BALDI S.R.L. declina ogni responsabilità riguardo ai contenuti riportati nella guida.
5 marzo 2026
Gentili CLIENTI,
come promesso dall’Agenzia delle Entrate, da oggi, 5 marzo è disponibile la procedura di collegamento RT-POS.
Premessa.
Come è stato reso noto con precedenti Note informative , la legge di Bilancio per il 2025
ha, in sintesi, posto l’obbligo per gli esercenti di collegare lo strumento di registrazione e
memorizzazione dei corrispettivi con lo strumento hardware o software di accettazione dei pagamenti elettronici. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025 ha stabilito che tale collegamento è di tipo “logico” e non “fisico” e consiste nell’abbinamento dei dati identificativi univoci dei due strumenti mediante una procedura web che l’esercente troverà nel prossimo mese di marzo nella propria area reservata del sito internet della medesima Agenzia.
Da quando sarà disponibile per gli esercenti la procedura di “abbinamento” RT/POS.
L’obbligo di abbinamento decorre dal 1° gennaio 2026; la relativa procedura sarà disponibile dal 5 marzo 2026, con accesso nell’area riservata dell’esercente dal portale “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle entrate.
Chi potrà effettuare l’abbinamento ed eventuale modalità “massiva” di comunicazione dei dati.
L’abbinamento tra i due strumenti nell’area riservata dell’esercente potrà essere effettuato:
✓ Dall’esercente munito delle proprie credenziali di accesso;
✓ Dal suo consulente professionista (es. commercialista) munito di delega;
✓ Da un terzo persona fisica; questo può quindi essere anche un tecnico abilitato, munito di apposita delega limitata alla gestione dei dispositivi (cambi di stato e abbinamenti).
L’Agenzia delle entrate renderà disponibile una procedura per la comunicazione “massiva” dei dati qualora l’esercente sia a ciò interessato.
Termini di tempo per effettuare l’abbinamento senza incorrere in sanzioni.
Restano fermi i tempi già stabiliti dal provvedimento per effettuare l’abbinamento: 45 giorni perPOS con convenzionamento in vigore entro il 31 gennaio 2026 e, per gli altri, dal sesto giorno all’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS. In sostanza, avremo:

(*) Data “X”: data di messa a disposizione del servizio web che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
(**) il punto 3.2 del provvedimento precisa che “il sabato è considerato giorno non lavorativo”. Ne consegue che, se l’ultimo giorno del mese coincide con un sabato, occorrerà anticipare l’adempimento. Tuttavia, in apparente contraddizione, si afferma che “Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. effettuate entro l’ultimo giorno del mese.”
(***) La scadenza coincidente con il sabato o con il giorno festivo è posticipata al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, c. 2, lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.11, n. 106).
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni (da 1.000 fino a 4.000 euro) per l’omesso collegamento ovvero per il mancato rispetto dei termini. Le sanzioni sono sempre a carico dell’esercente, indipendentemente dal soggetto che possa essere individuato come causa diretta della violazione. In tema di sanzioni, l’Agenzia delle entrate ha ricordato l’importanza (anche ai fini sanzionatori) della corretta indicazione da parte dell’esercente della forma di pagamento contanti o elettronico nel documento commerciale. E’ stato evidenziato, a tal fine, che lo “scambio importo” (di cui al successivo punto 14) può evitare di commettere involontari errori.
Quali strumenti dovranno essere abbinati (RT, Server-RT, POS “fisici” e POS “non fisici”).
Come è stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, l’obbligo di abbinamento riguarderà tutti gli strumenti di registrazione e memorizzazione dei corrispettivi e gli strumenti hardware o software di accettazione dei pagamenti elettronici utilizzati dall’esercente dal 1° gennaio 2026, i cui dati identificativi univoci sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate.
Tra gli strumenti per la registrazione e la memorizzazione dei corrispettivi sono attualmente compresi i Registratori telematici e i Server-RT che risultano censiti ed attivati alla predetta data del 1° gennaio 2026. Ad essi saranno in seguito affiancati i prodotti della c.d. Soluzione SW, non ancora operativi (V. successivo punto 11).
Per l’abbinamento POS / documento commerciale on line sarà invece resa disponibile una
diversa procedura web che potrà essere effettuata esclusivamente dall’esercente (V.
successivo punto 10). Per quanto riguarda gli strumenti di accettazione dei pagamenti elettronici l’obbligo riguarderà sia gli strumenti fisici (HW) costituiti da Terminali POS, sia gli strumenti non fisici (SW) operanti su Piattaforme di pagamento on-line.
Non avrà invece obblighi di abbinamento chi effettua esclusivamente operazioni non
soggette ad obblighi di certificazione del corrispettivo (es.: e-commerce, incasso quote
associative, vendite con fattura, ecc.) e incassa il corrispettivo con lo strumento di
accettazione dei pagamenti elettronici (es.: POS). Tuttavia, se si emette per libera scelta il
documento commerciale anche per le operazioni esonerate (con RT ovvero, in seguito, tramite la SSW), in tal caso sarà obbligatorio l’abbinamento tra i due strumenti.
Quali elementi l’esercente troverà già presenti nella procedura web di abbinamento.
Dal 5 marzo 2026 l’esercente, accedendo alla propria area riservata nel sito web dell’Agenzia delle entrate vedrà esposto l’elenco dei RT o Server-RT, identificati con il numero di matricola, che alla data del 1° gennaio 2026 risultano censiti in AE e attivati con il proprio numero di partita IVA, nonché l’elenco dei POS fisici (HW) e degli eventuali POS non fisici (SW) che ha utilizzato nel medesimo periodo, il cui identificativo univoco (vedi successivo punto 9) sarà costituito da una parte dei dati che gli Acquirer trasmettono mensilmente all’Agenzia delle entrate per il tramite della Società PagoPA (obbligo stabilito dall’art. 22, c. 5 del DL n. 124 del 26.10.2018 e del Provvedimento
di attuazione n. 253155 del 30/6/2022).
Con il termine “Acquirer” qui si intende, in estrema sintesi, la banca o istituto finanziario autorizzato, che fornisce all’esercente lo strumento necessario per riscuotere il pagamento che il suo cliente effettua in modalità elettronica tramite lo strumento (es.: carta di debito/credito) rilasciato dalla società emittente (“Issuer”). L’“Acquirer” fornisce a tal fine all’esercente un codice identificativo (ID) univoco che consente di comunicare con i circuiti delle carte di credito per completare la transazione e il trasferimento elettronico dei fondi.
Si riporta, a titolo di informazione, l’elenco completo dei dati che l’Acquirer è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate:

Cosa deve fare l’esercente se non trova nella schermata i dati di un POS fisico o non fisico che ha utilizzato.
Se l’esercente non troverà nella schermata i dati identificativi di un POS fisico o non fisico che ha in effetti utilizzato in quel periodo, avrà a disposizione una procedura che gli consentirà di aggiungerlo. A tal fine l’Agenzia delle entrate ha invitato gli Acquirer a fornire al proprio cliente/esercente i dati necessari con un apposito messaggio informativo
L’Agenzia delle entrate pubblicherà sul sito internet una “Guida operativa” per
l’esercente.
La Guida si aggiungerà alle altre già esistenti nel sito internet dell’Agenzia su altri argomenti, avrà una esposizione semplice e operativa e sarà disponibile per tutti gli interessati (senza necessità di credenziali di accesso).
Messaggio informativo che ciascun esercente riceverà dall’Acquirer di riferimento.
L’Agenzia delle entrate, preso atto che alcuni Acquirer hanno già inviato comunicazioni su questo argomento ai propri clienti/esercenti, li ha invitati ad uniformare i contenuti delle informazioni distribuite.
A tal fine ha predisposto i seguenti due fac-simile di messaggi informativi preceduti da una vistosa “ATTENZIONE”, precisando che “I seguenti messaggi informativi dovrebbero essere esposti, sin da subito e a regime, almeno nel rendiconto periodico degli incassi che viene trasmesso all’esercente. Sarebbe auspicabile, comunque, esporre tali informazioni anche online, ad esempio nell’area riservata dell’utente.”
Obiettivo della procedura suggerita – ha proseguito l’Agenzia – “è quello non solo di rendere l’esercente consapevole dell’adempimento ma anche guidarlo nella fase di registrazione a sistema AE del collegamento tra strumenti di pagamento (solitamente POS) e strumenti di certificazione fiscale (solitamente RT)”. Nel documento, per assicurare l’uniformità, per ciascun POS fisico o non fisico (cioè utilizzato
su piattaforma on line) dovrebbero essere comunicati i seguenti dati costituenti
l’identificativo univoco dello strumento:
Questo è un messaggio informativo che potrebbe contenere errori E/O omissioni pertanto vi consigliamo di verificare la vostra posizione aziendale con il vostro consulente. BALDI S.R.L. non si ritiene responsabile di quanto riportato nella guida.
Al seguente link del sito dell’Agenzia delle Entrate, potrete consultare le FAQ, la guida e i relativi allegati necessari per adempiere al nuovo obbligo di legge:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt